Sez. 1, Sentenza n. 5083 del 26/05/1999 (Rv. 526657 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Relativa ordinanza - Esplicita pronuncia ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. - Ammissibilità del regolamento di competenza - Sussistenza - Correttezza o meno dell'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. - Ininfluenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il giudice di merito sospende il processo con esplicita applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. ha non solo la forma, ma anche la sostanza di provvedimento adottato ai sensi di tale norma e, pertanto, è suscettibile di regolamento di competenza ex art. 42 del cod. proc. civ., posto che tale norma contempla l'esperibilità di tale mezzo di impugnazione contro l'ordinanza sospensiva adottata in base ad essa, senza autorizzare distinzioni correlate alla valutazione della correttezza o meno della sua applicazione nel caso di specie (alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che fosse estranea alla questione dell'ammissibilità del regolamento la circostanza dell'eventuale ricorrenza nella fattispecie oggetto dell'impugnato provvedimento della possibilità di una sospensione facoltativa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)