diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7668 del 01/08/1990 (Rv. 468442 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - PERMUTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DI UN'AREA EDIFICABILE IN CAMBIO DI UNO O PIÙ APPARTAMENTI DA EDIFICARE SU DI ESSA - INCLUSIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1990-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468442-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - PERMUTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DI UN'AREA EDIFICABILE IN CAMBIO DI UNO O PIÙ APPARTAMENTI DA EDIFICARE SU DI ESSA - INCLUSIONE - ESTREMI.*

Anche agli effetti della tassazione con l'imposta di registro (secondo l'intrinseca natura dell'atto ex art. 8 del R.d. n. 3269 del 1923) va qualificato come permuta (di cosa presente con cosa futura) il contratto di trasferimento di un'area edificabile in cambio di uno o più appartamenti che saranno edificati su di essa, quando l'obbligazione di fare (costruzione) che grava sul cessionario si presenti come meramente strumentale e preparatoria allo scambio reciproco. (V 4424/86, mass n 447178; (V 1621/81, mass n 412294).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1552, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)