Sez. L, Sentenza n. 8943 del 11/05/2004 (Rv. 572792 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Ripristino della pensione sociale - Requisiti - Accertamento riferito alla data di presentazione della nuova domanda amministrativa - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Ai fini del ripristino di una pensione sociale revocata per superamento dei limiti reddituali, per stabilire se debba essere ripristinata la prestazione revocata occorre aver riguardo ai requisiti previsti dalla normativa vigente all'atto della nuova domanda, atteso che il venir meno delle condizioni per il mantenimento della prestazione, non essendo prevista dalla legge la possibilità di una "sospensione" della prestazione, ammessa solo in casi tassativamente indicati, cagiona la cessazione del diritto, che può rivivere soltanto se sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente alla data della nuova domanda amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 11/11/1983 num. 638 art. 8 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)