Sez. 5, Sentenza n. 916 del 23/01/2001 (Rv. 543415 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Conferimento di azienda ad una società di capitali - INVIM - Assoggettabilità - Contrasto con la direttiva 69/335 CEE - Esclusione - Esenzione ex art. 25, comma secondo, lett. d) del d.P.R. n. 643/72 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
Il conferimento ad una società di capitali di un complesso industriale deve essere assoggettato ad I.N.V.I.M. senza che l'applicabilità di tale imposta possa ritenersi in contrasto con la direttiva 69/335 CEE o ritenersi esclusa dalla invocabilità del beneficio dell'esenzione di cui all'art. 25, comma secondo, lett. d) del d.P.R. 643/72, riguardando tale beneficio esclusivamente l'I.N.V.I.M. decennale.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)