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Sez. 1, Sentenza n. 11371 del 25/10/1991 (Rv. 474418 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) | Fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali (e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione) - Esenzione dall'INVIM ex art. 25 del D.P.R. n. 643 del 1972 - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1991-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474418-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici)

l'esenzione dall'INVIM, prevista dall'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (come modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975 n. 649) con riguardo ai fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali (e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione), si riferisce esclusivamente all'INVIM cosiddetta decennale di cui all'art. 3 del citato decreto, e, quindi, non tocca la debenza dell'INVIM di cui all'art. 2, per il caso di trasferimento di detti fabbricati.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)