Sez. 1, Sentenza n. 1114 del 14/02/1984 (Rv. 433257 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA RESA SULLA ISTANZA DI RICUSAZIONE - IMPUGNABILITÀ CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - ORDINANZA PRECEDUTA DA ALTRA STATUIZIONE DELLO STESSO GIUDICE RICUSATO SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - ESCLUSIONE PURE DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA RESA SULLA ISTANZA DI RICUSAZIONE - IMPUGNABILITÀ CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - ORDINANZA PRECEDUTA DA ALTRA STATUIZIONE DELLO STESSO GIUDICE RICUSATO SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - ESCLUSIONE PURE DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
L'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, a norma dell'art. 53 cod. proc. civ., non è impugnabile con ricorso per regolamento di Competenza, in quanto si tratta di un provvedimento ordinatorio, privo di contenuto decisorio su posizioni di diritto soggettivo, che definisce un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo, in relazione alla tutela di interessi di ordine generale, e che non incide su questioni di Competenza, essendo esclusivamente rivolto all'eventuale sostituzione della persona fisica del giudice nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario. Tale principio non resta escluso per il caso in cui detta ordinanza, emanata dal giudice indicato dal citato art. 53 (nella specie, Presidente del tribunale su ricusazione del pretore), sia intervenuta dopo che il giudice ricusato abbia già statuito sull'istanza di ricusazione (nella specie, dichiarandone la inammissibilità), dato che siffatta statuizione deve ritenersi giuridicamente inesistente, in carenza assoluta del relativo potere, e conseguentemente inidonea ad implicare, nei riguardi del successivo provvedimento del giudice competente, questioni denunciabili con il suddetto regolamento. (V 1761/81, mass n 412443; (V 282/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)