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Sez. L, Sentenza n. 5299 del 07/05/1993 (Rv. 482272 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Cumulabilità | Principio della preclusività alternativa delle prestazioni previdenziali o dell'immutabilità del titolo di pensione - Presupposto - Applicabilità nel caso di accertamento del diritto ad una delle due prestazioni in epoca successiva, sia pure con effetto retroattivo, alla costituzione del titolo abilitante al godimento dell'altra - Esclusione - Conseguente scelta del trattamento più favorevole - Facoltà dell'assicurato.
Stato
decisa il 1993-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482272-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Cumulabilità

Il principio della preclusività alternativa delle prestazioni previdenziali (o dell'immutabilità del titolo di pensione) presuppone la contemporanea sussistenza dei titoli abilitanti al godimento di due prestazioni pensionistiche (ossia che l'assicurato, già titolare di un trattamento pensionistico, avrebbe - in mancanza di questo - diritto anche all'altro trattamento) e, pertanto, non può trovare applicazione quando il diritto ad una delle due prestazioni (nella specie, pensione d'invalidità) venga riconosciuto, sia pure con effetto retroattivo, in epoca successiva alla costituzione del titolo che abilita al godimento dell'altra (nella specie, pensione di vecchiaia), conseguendo in tal caso la facoltà dell'assicurato di scegliere il trattamento ritenuto più favorevole.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)