Sez. 1, Sentenza n. 5361 del 13/01/2011 Cc. (dep. 14/02/2011) Rv. 249800 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione personali e patrimoniali - Reciproca autonomia.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
L'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla legge 15 luglio 2009, n. 94 che lo ha introdotto, fissa il principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali, con la conseguenza che il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all'adozione di misure di prevenzione personali, rimettendo al giudice il compito di accertare in via incidentale la riconducibilità del proposto nella categoria dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)