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Sez. 6, Sentenza n. 1282 del 10/10/2012 Cc. (dep. 10/01/2013) Rv. 254220 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misure di prevenzione personali e patrimoniali - Reciproca autonomia - Conseguenze - Applicabilità di misura patrimoniale anche in assenza di pericolosità del prevenuto - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254220-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione antimafia, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, consente l'irrogazione della confisca anche se non sia accolta la richiesta di misure di prevenzione personale, per assenza del requisito dell'attualità della pericolosità del proposto. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione della Corte di appello, nella parte in cui era stata disposta la confisca, contestualmente annullandola con rinvio, con riferimento alla misura personale, perchè fosse accertata l'attualità della pericolosità del proposto).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis com. 6 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)