Sez. 1, Sentenza n. 3408 del 15/01/1982 Ud. (dep. 30/03/1982) Rv. 153011 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E REIEZIONE DELLA ISTANZA DI PERDONO GIUDIZIALE - CONTRADDITTORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E REIEZIONE DELLA ISTANZA DI PERDONO GIUDIZIALE - CONTRADDITTORIETÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Si sottrae ad ogni rilievo di contraddittorietà la motivazione della sentenza che da un lato nega il beneficio del perdono giudiziale e dall'altro dispone la sospensione condizionale della pena. Invero, com'è noto, quest'ultimo beneficio, pur basandosi sulla prognosi di buona condotta, produce un effetto solo condizionatamente liberatorio a differenza del primo dove immediato e irrevocabile è l'effetto estintivo. (nella specie si è affermato che legittimamente i giudici di merito si sono indotti a negare il perdono, valutando la opportunità e la convenienza di rafforzare, attraverso la possibilità di revoca del beneficio della sospensione, il presumibile ravvedimento dello imputato). (V. Sent. 1968 del 16 ottobre 1981, rv 147974; sent. 11082 del 15 maggio 1981, rv 151299).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 166 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)