Sez. 2, Sentenza n. 5371 del 26/11/1982 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159400 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PERDONO GIUDIZIALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIFFERENZE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
L'istituto del perdono giudiziale e quello della sospensione condizionale della pena hanno un medesimo presupposto di applicazione, e cioè quello relativo al fatto che il giudice presuma che il beneficiario si asterrà dal commettere ulteriori reati. Effetto comune ai due istituti è quello dell'Estinzione del reato, immediata nel perdono giudiziale, differita - in quanto sottoposta a condizione risolutiva - nella sospensione condizionale della pena. Nella scelta tra i due benefici, il giudice di merito deve spiegare, con congrua motivazione, di aver apprezzato che la concessione del beneficio minore risponda alla esigenza di rafforzare, mediante il differimento del verificarsi della causa estintiva del reato, il presumibile ravvedimento del minore. (Conf mass n 145091; (Conf mass n 147974; (Conf mass n 153011).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 478, Cod. Proc. Pen. art. 487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)