diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4901 del 30/07/1980 (Rv. 408738 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - QUALIFICAZIONE COME IMPRESA AGRICOLA O COME IMPRESA INDUSTRIALE - CRITERI - ASSOGGETTABILITA ALLA CONTRIBUZIONE PREVISTA PER IL SETTORE AGRICOLO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408738-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - QUALIFICAZIONE COME IMPRESA AGRICOLA O COME IMPRESA INDUSTRIALE - CRITERI - ASSOGGETTABILITA ALLA CONTRIBUZIONE PREVISTA PER IL SETTORE AGRICOLO - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'attivita di allevamento del bestiame va considerata come impresa agricola o come impresa industriale alla stregua della completa disciplina contenuta negli artt 1, 206 e 207 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, e a prescindere, pertanto, dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art 2135 cod civ, cosi come dalla nozione di azienda agricola fornita, per diversi scopi, dalla normativa della CEE. Ne consegue, in applicazione delle citate Disposizioni del DPR n 1124 del 1965 e al fine indicato, che l'attivita di allevamento del bestiame resta soggetta alla contribuzione prevista per il settore agricolo, anziche a quella prevista per il settore industriale, solo se in stretto rapporto di connessione o di accessorieta e con la lavorazione della terra, in quanto eseguita su fondo dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola. (Conf 1195/80, mass n 404699).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)