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Sez. L, Sentenza n. 1896 del 21/02/1987 (Rv. 451212 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ASSOGGETTABILITÀ ALLA DISCIPLINA ASSICURATIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451212-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ASSOGGETTABILITÀ ALLA DISCIPLINA ASSICURATIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE - CONDIZIONI.*

L'allevamento del bestiame soggiace alla disciplina assicurativa delle imprese agricole soltanto quando sia svolto da un imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di una azienda agricola o forestale, e si trovi quindi in stretto rapporto di connessione o di accessorietà con l'attività principale dello sfruttamento della terra, fine, quest'ultimo, che deve essere realizzabile anche a prescindere dall'attività di allevamento; se, invece, tale attività - per le dimensioni, per l'ubicazione e per le modalità di Esercizio - si configura come autonoma rispetto ai fini della azienda agricola (come nel caso in cui il terreno funga solo da luogo di stazionamento degli animali), si è in presenza di impresa industriale, sottoposta, come tale, al regime assicurativo obbligatorio del settore industriale. (V 4861/86, mass n 447563; (V 676/82, mass n 418455; (V 6508/81, mass n 417357; (V 4901/80, mass n 408738; (V 5246/79, mass n 401844).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)