Sez. L, Sentenza n. 1195 del 18/02/1980 (Rv. 404699 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - AVICOLTURA - ATTIVITA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - AVICOLTURA - ATTIVITA AGRICOLA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
L'avicoltura puo considerarsi attivita agricola ai fini assicurativi soltanto nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto ad altre attivita agricole principali, ovvero, pure avendo carattere preminente sull'economia generale dell'azienda, sia esercitata in collegamento con l'economia della terra. Infatti, il DPR n 1124 del 1965, nel riordinare la materia riguardante sia l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel settore dell'industria sia quella contro gli infortuni sul lavoro nel settore dell'agricoltura, ha mantenuto fermo il principio che l'attivita per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari rientra nell'Assicurazione del settore industriale, ricadendo sotto la previsione della tutela agricola solo quando sia svolta dall'imprenditore agricolo o per conto di una azienda agricola (art 1) e cioe quando si tratti lavorazioni connesse, complementari ed accessorie eseguite nel fondo dell'azienda agricola o per conto di questa (artt 206 e 207). (V 4659/78, mass n 394334; (V 3830/78, mass n 393395; (V 3535/78, mass n 393030; (V 2675/78, mass n 392055; (V 2346/78, mass n 391743; (Conf 4986/80, mass n 408858; (Conf 4901/80, mass n 408738; (Conf 5246/79, mass n 401844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)