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Sez. L, Sentenza n. 10450 del 23/10/1997 (Rv. 509192 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Estremi - Sforzo fisico diretto a vincere una resistenza o una forza contraria produttivo di lesione con azione rapida e intensa - Rilevanza - Necessità di uno sviluppo di forza muscolare eccedente le esigenze del normale e abituale atto lavorativo - Esclusione - Rapporto causale fra lo sforzo e la lesione - Motivazione specifica da parte del giudice di merito - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509192-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA

Lo sforzo fisico idoneo a integrare una causa violenta di infortunio sul lavoro non deve essere necessariamente caratterizzato dalla eccezionalità, straordinarietà e imprevedibilità dei suoi effetti, né necessariamente deve esulare dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'assicurato sia addetto, essendo sufficiente che consista in una erogazione di energia fisica, concentrata nel tempo, finalizzata a vincere una resistenza o una forza contraria (senza che occorra uno sviluppo di forza muscolare eccedente quella richiesta dal normale e abituale atto lavorativo) alla cui azione rapida ed intensa possa riconnettersi una lesione, in base ad un rapporto causale che, soprattutto se specificamente contestato, deve formare oggetto di adeguata motivazione da parte della sentenza di merito che riconosca all'assicurato il diritto alla relativa rendita.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)