Sez. 5, Sentenza n. 10112 del 11/07/2002 (Rv. 555664 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Eccezioni nuove - Configurabilità - Improponibilità - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, costituisce eccezione in senso tecnico lo strumento processuale con il quale il contribuente (convenuto in senso sostanziale) faccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale, con conseguente improponibilità, per la prima volta, nel giudizio d'appello dell'eccezione stessa, che non sia rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 57, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nè assume rilevanza la circostanza che il fatto cui il contribuente attribuisce detta efficacia sia avvenuto in epoca successiva al giudizio di primo grado (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso nella parte in cui censurava la sentenza della commissione tributaria che aveva ritenuto inammissibile, in quanto nuova e non rilevabile d'ufficio, l'eccezione con la quale il contribuente, in tema di INVIM, aveva fatto valere la simulazione dell'atto di trasferimento oggetto d'imposta, accertata con sentenza passata in giudicato in epoca successiva al giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)