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Sez. 5, Sentenza n. 4320 del 01/03/2005 (Rv. 579699 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Controversia derivante da pretesa di rimborso avanzata dal contribuente - Ragioni opposte dall'amministrazione finanziaria - Eccezioni in senso tecnico - Configurabilità - Conseguenze - Divieto di eccezioni nuove in appello ex art. 57, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579699-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, nel caso di controversia insorta a seguito di presentazione di istanza di rimborso da parte del contribuente, vanno tecnicamente qualificate "eccezioni" le ragioni opposte dall'amministrazione finanziaria alla detta pretesa di rimborso. Ne consegue che l'amministrazione stessa soggiace al divieto di proporre eccezioni nuove in appello - se non rilevabili d'ufficio - prescritto dall'art. 57, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (qualora non ricorrano le condizioni di inapplicabilità di tale norma previste dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 79 del D.Lgs. medesimo), e non può, quindi, in tale sede introdurre un nuovo tema d'indagine, fondato su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)