Sez. 5, Sentenza n. 4335 del 26/03/2002 (Rv. 553300 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Domanda nuova - Configurabilità - Requisiti - Divieto di proposizione anche nei giudizi di appello pendenti alla data dell'1 aprile 1996 - Sussistenza - Disciplina transitoria ex art. 79 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità al solo divieto di proposizione di nuove eccezioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, si ha domanda nuova, improponibile nel giudizio d'appello ex art. 57, comma primo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando il contribuente, nell'atto di appello, introduce, al fine di ottenere l'eliminazione - o la riduzione delle conseguenze - dell'atto impugnato, una "causa petendi" diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine. Al divieto di proposizione di domande nuove, già esistente anche nel vigore del d.P.R. n. 636 del 1972 in base al generale disposto dell'art. 345 cod. proc. civ., non si applica la norma dettata dall'art. 79 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che quest'ultimo dispone l'inapplicabilità in via transitoria - ai giudizi già pendenti (alla data dell'1 aprile 1996) in grado di appello davanti alle commissioni tributarie di secondo grado ed a quelli iniziati davanti alle commissioni regionali (se il primo grado si è svolto sotto la disciplina anteriore) - del solo art. 57, comma secondo, del D.Lgs. medesimo, il quale ha introdotto il divieto di proposizione in appello di nuove "eccezioni", che non siano rilevabili d'ufficio, e non riguarda il divieto di proporre nuove "domande".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 79 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)