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Sez. 3, Sentenza n. 9617 del 12/09/1995 (Rv. 493984 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LIMITI | Svolgimento di attività commerciali comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatore - Utilizzazione dell'immobile - Requisiti - Locali accessori carenti dei requisiti - Diritto all'indennità di avviamento - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493984-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - LIMITI

Affinché sorga in favore del conduttore il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui agli articoli 34 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'utilizzazione dell'immobile nello svolgimento di attività commerciali che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, oltreché conforme all'uso contrattualmente fissato, deve esser primaria e non marginale, tale cioè da caratterizzare l'immobile, poiché solo in questo modo essa oltre ad esser obiettivamente palesata sì da far assurgere l'immobile stesso a punto di richiamo per la generica clientela, è idonea a realizzare quel fattore di avviamento commerciale ritenuto meritevole di tutela dal legislatore, con la conseguenza che la suddetta indennità non spetta qualora l'immobile, pur locato insieme ad un altro in cui si svolga un'attività che comporti contatti diretti con il pubblico, non presenti un identico requisito in ragione della sua autonomia strutturale rispetto al secondo, a nulla rilevando il vincolo di accessorietà funzionale eventualmente attuato dal conduttore tra i due immobili.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)