Sez. 3, Sentenza n. 5408 del 17/06/1997 (Rv. 505235 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE | Immobile reso unitario dal conduttore mediante il collegamento, d'accordo con il locatore, dei locali affittati - Calcolo sul canone complessivo, pur se specificatamente indicato per ciascuno di essi - Legittimità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE
Se il conduttore ha reso unitario, conformemente agli accordi contrattuali, un immobile mediante il collegamento, anche strutturale, dei locali affittatigli - nella specie rendendoli intercomunicanti, sì da consentire il trasferimento di persone e merci dall'uno all'altro - l'indennità spettantegli per la perdita dell' avviamento commerciale (artt. 34 e 35 legge 27 luglio 1978 n. 392) si calcola sull'intero canone, pur se è stato indicato, come criterio di computo, il valore dell'uso di ciascuno di tali locali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)