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Sez. L, Sentenza n. 23282 del 15/11/2016 (Rv. 641580 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Posizione contributiva - Obbligo dell'ente previdenziale di fornire informazioni - Specifica istanza - Necessità.
Stato
decisa il 2016-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641580-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

In materia di accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici, l'obbligo dell'INPS di fornire i dati inerenti alla posizione assicurativa ai sensi dell'art. 54 della l. n. 88 del 1989, e la correlata responsabilità contrattuale in caso di erronee ovvero omesse informazioni, sorge solo nel caso di specifica domanda formulata dal soggetto interessato o abilitato dalla legge ad avanzarla, senza che rilevi in tal senso la domanda volta esclusivamente al conseguimento della prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)