Sez. 2, Sentenza n. 2676 del 28/04/1984 (Rv. 434705 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA - FATTISPECIE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA - FATTISPECIE.*
Il termine di decadenza per la denuncia da parte del committente dei gravi difetti della costruzione, ai fini dell'Azione di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., non decorre dal momento in cui il denunciante abbia avuto conoscenza dei segni e delle manifestazioni esteriori di pericolo incombente sull'edificio, ma dal momento in cui abbia acquistato un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa, non solo della gravità dei difetti stessi, ma anche, e soprattutto, del loro collegamento causale all'attività di esecuzione dell'opera. Tale conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, oltre che della sua gravità, non consegue, se non raramente, alla constatazione dell'aspetto delle cose, (a meno che non si tratti di manifestazioni indubbie come cadute e rovine estese e simili), ma per le più, se si tratta di opere di una certa entità, all'espletamento di indagini tecniche, suggerite dall'ovvia prudenza di non intraprendere azioni infondate. In tale ipotesi, il termine comincia a decorrere dall'acquisizione della relazione del consulente tecnico, anche se il relativo accertamento si sia compiuto alla presenza dello stesso appaltatore. (Conf 3184/82. Mass n 421130; (Conf 2523/81. Mass n 413297; (Conf 1094/81. Mass n 411642; (Conf 2561/80. Mass n 406295.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)