Sez. 1, Sentenza n. 11041 del 10/11/1997 (Rv. 509682 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Debiti nei confronti dei farmacisti - Regione Campania - Provvedimenti dell'assessorato regionale alla sanità - Determinazione della cosiddetta USL "capofila - Conseguenze - Successione nel debito delle singole USL territorialmente competenti - Configurabilità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
In tema di obbligazioni pecuniarie delle USL nei confronti dei farmacisti, i provvedimenti dell'assessorato regionale campano alla sanità, con i quali i compiti di cassa relativi alla spesa farmaceutica siano stati concentrati in un'unica USL per ciascuna provincia (cd. USL "capofila"), rivestono carattere ed efficacia organizzativa meramente interna e, pertanto, non sono idonei a determinare alcun fenomeno di successione a titolo particolare nel debito gravante sulla struttura sanitaria territorialmente competente, ovvero di responsabilità solidale tra quest'ultima e la così determinata "capofila" (non essendo, nella specie, configurabili gli istituti né dell'espromissione né dell'accollo), con la conseguenza che la singola USL territoriale conserva la qualità (esclusiva) di soggetto passivamente legittimato nei confronti del farmacista, senza che, all'uopo, possano utilmente invocarsi i principi dell'apparenza e della buona fede (per avere, con comportamenti concludenti, la USL capofila ingenerato l'affidamento del farmacista, eseguendo, per il passato, pagamenti anche di rilevante entità), poiché l'apparenza assume rilievo giuridico ai soli fini della individuazione del titolare di un diritto soggettivo, ma non anche per fondare una pretesa di adempimento nei confronti di un soggetto non debitore, mentre la violazione del principio di buona fede può legittimare una richiesta di risarcimento danni per il subito pregiudizio, ma non anche trasformare in debitore un soggetto che non rivesta tale qualità.
Riferimenti normativi: Legge 27/10/1993 num. 423 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)