diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2330 del 04/04/1985 (Rv. 440202 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO PER ECCESSIVA MORBILITÀ - MANCATA PREDETERMINAZIONE CONTRATTUALE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - CRITERIO INTEGRATIVO DELL'EQUITÀ - APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO AD UN ARCO DI TEMPO CORRISPONDENTE ALLA NORMALE DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO COMPUTATO A RITROSO DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO E CON RICHIAMO DEL COMPORTO SECCO PREVISTO SENZA L'INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE CONTEMPLATA PER L'IPOTESI DELLA RICADUTA NELLA STESSA MALATTIA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440202-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO PER ECCESSIVA MORBILITÀ - MANCATA PREDETERMINAZIONE CONTRATTUALE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - CRITERIO INTEGRATIVO DELL'EQUITÀ - APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO AD UN ARCO DI TEMPO CORRISPONDENTE ALLA NORMALE DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO COMPUTATO A RITROSO DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO E CON RICHIAMO DEL COMPORTO SECCO PREVISTO SENZA L'INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE CONTEMPLATA PER L'IPOTESI DELLA RICADUTA NELLA STESSA MALATTIA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

In tema di recesso per eccessiva morbilità (che è costituita da una pluralità di eventi morbosi intermittenti e reiterati) il giudice, nell'applicare il criterio integrativo dell'equità previsto dall'art. 2110 cod. civ. in ipotesi di mancata predeterminazione del comporto per sommatoria da parte, può utilmente e razionalmente richiamare - con riferimento ad un arco di tempo corrispondente alla normale durata del contratto collettivo, computato a ritroso dalla data del licenziamento - il comporto secco previsto per la malattia a carattere unitario e continuativo senza però incrementarlo della maggiorazione eventualmente contemplata dalla norma contrattuale per l'ipotesi della ricaduta nella stessa malattia entro un determinato periodo di tempo giacché, in caso contrario, si determinerebbe una disparità di trattamento tra il lavoratore affetto da malattia intermittente e reiterata, che beneficierebbe sempre del prolungamento del comporto, ed il lavoratore affetto da un'unica più grave malattia, che beneficia del prolungamento del comporto solo a condizione che il nuovo episodio morboso si verifichi nella stessa malattia e non oltre un certo termine. (nella specie la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito che - ispirandosi al principio predetto nell'integrare secondo equità la previsione dell'art. 19 C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata - aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che aveva effettuato nel triennio un numero complessivo di assenze per malattie intermittenti e reiterate superiore al comporto secco). (V 5928/84, mass n 437585; (V 5296/83, mass n 430202; (V 4498/82, mass n 422482; (V 1644/82, mass n 426483; (V 1364/81, mass n 411988; (V 2072/80, mass n 405725; (V 2971/79, mass n 399296).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 01/05/1976 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)