diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 23744 del 03/04/2001 Cc. (dep. 12/06/2001) Rv. 218904 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio - Nullità per inosservanza del termine di notifica - Rinnovazione della citazione - Competenza del P.M. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218904-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE

Non sussiste la competenza del giudice del dibattimento alla rinnovazione del decreto di citazione a giudizio, a norma dall'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. quando sia rilevata una nullità che ha impedito un valido passaggio alla fase del giudizio, come nel caso di inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., atteso che, anche dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, il procedimento regredisce allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo ai sensi dell'art. 185, comma 3 cod. proc. pen. , con conseguente competenza del P.M. alla rinnovazione del decreto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)