Sez. 3, Sentenza n. 7222 del 05/12/1986 (Rv. 449294 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2947 cod. civ., ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre, in caso di Estinzione del reato per amnistia, dal giorno dell'entrata in vigore del decreto con il quale l'amnistia è stata concessa e non da quello in cui sia stato emesso il provvedimento giudiziario di applicazione del beneficio, salva l'ipotesi in cui l'applicazione consegue ad una degradazione della imputazione. (Conf 3018/82, mass n 405873; (Conf 2206/80, mass n 405874; (Conf 4819/79, mass n 401434).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)