Sez. L, Sentenza n. 520 del 22/01/1981 (Rv. 411004 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENASARCO - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DEL CONTO INDIVIDUALE - RICHIESTA RELATIVA - FACOLTA - ABOLIZIONE EX LEGGE N 12 DEL 1973 - INCIDENZA SUGLI EFFETTI NON ANCORA VERIFICATESI DEI RAPPORTI IN CORSO - RAPPORTI ED EFFETTI GIA VERIFICATESI SECONDO LA PRECEDENTE NORMATIVA - INCIDENZA DELLA PREDETTA LEGGE - ESCLUSIONE - DIRITTO DI CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE ED IL RIMBORSO DEL CONTO INDIVIDUALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENASARCO - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DEL CONTO INDIVIDUALE - RICHIESTA RELATIVA - FACOLTA - ABOLIZIONE EX LEGGE N 12 DEL 1973 - INCIDENZA SUGLI EFFETTI NON ANCORA VERIFICATESI DEI RAPPORTI IN CORSO - RAPPORTI ED EFFETTI GIA VERIFICATESI SECONDO LA PRECEDENTE NORMATIVA - INCIDENZA DELLA PREDETTA LEGGE - ESCLUSIONE - DIRITTO DI CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE ED IL RIMBORSO DEL CONTO INDIVIDUALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
In tema di successione temporale di leggi, di fronte ad un rapporto che si protrae nel tempo, la nuova legge si applica agli effetti del rapporto, sorto anteriormente ad essa, non esauriti al momento di entrata in vigore della legge stessa, sempre che la nuova norma valga a regolare gli effetti e le situazioni ancora in corso o sopravvenuti a quel momento e questi vadano considerati per se stessi, prescindendo cioe dal loro collegamento con il fatto o atto che li ha generati, e che il regolamento di tali effetti o fasi di svolgimento del rapporto non venga a modificare la disciplina giuridica del fatto o atto generatore del rapporto stesso; cosi che la nuova legge non si applica, invece (salve espresse od univoche Disposizioni di retroattivita, voluta dal legislatore in deroga alla generale direttiva di irretroattivita della legge), ai rapporti gia esauriti ed agli effetti gia verificatesi dei rapporti ancora in corso. Pertanto, poiche la nuova legge del 2 febbraio 1973 n 12 (sulla natura e compiti dell'ENASARCO e sul riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), abolendo la gia prevista possibilita di chiedere la liquidazione (e il rimborso) del conto individuale a norma del DPR 30 aprile 1968 n 758, ha inciso soltanto sugli effetti non ancora verificatesi dei rapporti in corso, mentre ha lasciato indenne, oltre ai rapporti stessi, quelli tra i loro effetti che, secondo la precedente normativa, si fossero gia verificati, alla data di entrata in vigore della nuova legge, l'agente ha diritto di chiedere la liquidazione (ed il rimborso) del conto individuale costituito sulla base della precedente normativa, qualora le condizioni richieste da quest'ultima si fossero gia verificate al momento della data di entrata in vigore della nuova legge, mentre ove a tale data tali condizioni non sussistano e si realizzino successivamente, l'agente non puo esercitare il diritto alla liquidazione (e al rimborso) in quanto abrogato dalla nuova legge. (V 1350/79, mass n 397627; (V 464/78, mass n 389761).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 30/04/1968 num. 758 art. 11, DPR 30/04/1968 num. 758 art. 13, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 9, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 40, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)