Sez. 1, Sentenza n. 40974 del 14/10/2011 Cc. (dep. 10/11/2011) Rv. 251490 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Presidente del tribunale di sorveglianza - Dichiarazione di inammissibilità "de plano" - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La dichiarazione di inammissibilità "de plano" di una richiesta proposta in fase esecutiva (nella specie, richiesta del condannato di applicazione della misura attenuativa dell'affidamento in prova al servizio sociale) può essere riservata al Presidente del collegio giudicante solo quando difettino i requisiti posti direttamente dalla legge per l'accoglimento della stessa, e la relativa statuizione non implichi alcuna valutazione discrezionale. (Nella specie, il Presidente di un tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, rilevando che l'instante stava espiando una condanna per reato aggravato ex art. 7 l. n. 203 del 1991, e che dagli atti non emergevano elementi utili a legittimare l'ammissibilità della domanda).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)