Sez. 5, Sentenza n. 10923 del 11/07/2003 (Rv. 564987 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 - Abrogazione, ex art. 130 del d.P.R. n. 43 del 1988, delle disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al citato R.D. n. 639 del 1910 - "Sopravvivenza" dell'ingiunzione quale atto di accertamento - Configurabilità - Conseguenze - Notificazione dell'ingiunzione a mezzo del servizio postale - Validità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di riscossione dei diritti doganali, l'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, deve ritenersi "sopravvissuta", nella sua componente di atto di accertamento della pretesa erariale (idoneo a dar vita ad un giudizio sulla legittimità della pretesa stessa), al disposto dell'art. 130, comma secondo, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il quale, nell'abrogare tutte le disposizioni che regolavano la riscossione coattiva delle imposte mediante il rinvio al citato R.D. n. 639 del 1910 - e quindi anche l'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, relativo alla riscossione coattiva, mediante ingiunzione di pagamento, dei diritti doganali -, ha sancito l'abrogazione delle sole previgenti disposizioni in materia di riscossione e non anche quelle in materia di accertamento. Pertanto, tale ingiunzione, inidonea di per se stessa (in quanto emessa in epoca successiva all'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 43 del 1988)- ad attivare un procedimento di riscossione a mezzo ruoli, si sostanzia pur sempre in un invito al pagamento di quanto dovuto, in ordine al quale la notifica a mezzo del servizio postale deve ritenersi strumento idoneo al fine di portare a conoscenza del contribuente la pretesa erariale e di consentirgli la piena tutela del diritto di difesa anche in sede giudiziaria.
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)