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Sez. 3, Sentenza n. 6441 del 04/12/1981 (Rv. 417260 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417260-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nei contratti a prestazioni corrispettive, il rifiuto di una parte di adempiere la propria prestazione non può trovare giustificazione nell'inadempimento dell'altra parte, secondo la previsione dello art. 1460 cod. civ., qualora questo ultimo, in relazione alla sua obiettiva entità ed all'interesse dell'avversario, risulti non grave, o di scarsa importanza, sì da evidenziare la contrarietà a buona fede del rifiuto medesimo. (V 2111/76, mass n 380925; (V 1086/74, mass n 369046).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)