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Sez. 3, Sentenza n. 2111 del 09/06/1976 (Rv. 380925 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEGLI OPPOSTI INADEMPIMENTI - OBBLIGO DEL GIUDICE - INADEMPIMENTO NON GRAVE O DI SCARSA IMPORTANZA - RIGETTO DELL'ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1976-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380925-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEGLI OPPOSTI INADEMPIMENTI - OBBLIGO DEL GIUDICE - INADEMPIMENTO NON GRAVE O DI SCARSA IMPORTANZA - RIGETTO DELL'ESECUZIONE.*

Proposta da una parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avendo riguardo anche alla loro proporzionalita rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza nell'equilibrio sinallagmatico, e, se rileva che l'inadempimento della parte nei cui confronti e opposta l'eccezione non e grave, ovvero ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art 1455 cod civ, deve ritenere che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non e di buona fede e quindi non e giustificato ai sensi dell'art 1460, secondo comma, cod civ. (V 1086/74, mass n 369046; (V 936/74, mass n 368846).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)