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Sez. 2, Sentenza n. 1476 del 15/05/1972 (Rv. 358129 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONTRASTO TRA LE CONSULENZE DI PRIMO GRADO E DI APPELLO - CENSURE SPECIFICHE DELLA PARTE - ADESIONE DEL GIUDICE DI APPELLO ALLA SECONDA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358129-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONTRASTO TRA LE CONSULENZE DI PRIMO GRADO E DI APPELLO - CENSURE SPECIFICHE DELLA PARTE - ADESIONE DEL GIUDICE DI APPELLO ALLA SECONDA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Nella particolare ipotesi in cui, in presenza di un accentuato contrasto fra le consulenze tecniche disposte in primo grado e in grado di appello, la parte interessata abbia mosso rilievi precisi e circostanziati all'opera di una dei due tecnici per dimostrare l'erroneita delle conclusioni cui costui sia pervenuto, deve subire una deroga il principio secondo cui il giudice di merito, quando ritenga convincenti le conclusioni del proprio consulente d'ufficio, non e tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni di tale suo convincimento, costituendo, in questo caso, Obbligo del giudice quello di non limitarsi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente tecnico, bensi di compiere una piu approfondita indagine al fine di stabilire se e in che misura le dedotte censure appaiono meritevoli di accoglimento. (V 262'69, mass n 338234).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)