Sez. 3, Sentenza n. 7632 del 31/05/2000 Ud. (dep. 03/07/2000) Rv. 216995 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Nuova disciplina prevista dal D.Lgs. 74 del 2000 - Raffronto con la preesistente disciplina contemplata nella legge 516 del 1982 - Individuazione della legge più favorevole - Criteri - Combinazione delle disposizioni più favorevoli delle due normative - Possibilità - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Qualora un fatto ricada sotto le previsioni incriminatrici del d.l. 7 ottobre 1982, n. 429 (conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516) e del successivo d. lgs 3 ottobre 2000, n. 74, deve procedersi all'individuazione della legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, tenendo conto che non possono configurarsi le disposizioni più favorevoli della nuova e della vecchia legge. È necessario, invece, applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti più favorevole e la relativa valutazione non può essere condotta in astratto, perché entrambe le leggi tra cui si pone il raffronto contengono disposizioni più favorevoli e disposizioni sfavorevoli. (Nella specie - relativa ad utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - la Corte ha ritenuto più favorevole la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, D. Lgs. 74 del 2000 rispetto a quella di cui all'art. 4, comma 1, legge 516 del 1982).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)