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Sez. 1, Ordinanza n. 11239 del 03/03/2020 Cc. (dep. 02/04/2020) Rv. 278854 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di avvenuta prescrizione della pena - Rimedio esperibile - Opposizione - Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278854-01

ESECUZIONE - IN GENERE

Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)