Sez. 3, Sentenza n. 14439 del 29/06/1978 Ud. (dep. 18/11/1978) Rv. 140406 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ORDINANZA INOPPUGNABILE - EFFETTI.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ORDINANZA INOPPUGNABILE - EFFETTI.*
L'ordinanza che ammette la Costituzione di parte civile e inoppugnabile e preclude la contestazione della legitimatio ad processum del soggetto ammesso a costituirsi, lasciando solo la possibilita all, imputato di contestare la legitimatio ad causam ed il diritto al risarcimento di colui che abbia agito in giudizio. (Conf mass n 132774).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)