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Sez. 5, Sentenza n. 40507 del 18/09/2024 Cc. (dep. 05/11/2024) Rv. 287227-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Conflitto negativo di competenza - Risoluzione a favore del giudice che per primo ha emesso la misura - Necessità di rinnovazione ex art. 27 cod. proc. pen. - Esclusione - Efficacia della misura originariamente disposta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287227-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

In tema di misure cautelari, nel caso in cui, a seguito della risoluzione del conflitto di competenza sollevato dal giudice "ad quem", vengano restituiti gli atti al giudice "a quo" che, pur declinando la propria competenza, aveva disposto la misura cautelare, non occorre che questi provveda alla rinnovazione del provvedimento originario che è valido ed efficace dalla sua emissione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)