Sez. L, Sentenza n. 7383 del 12/08/1994 (Rv. 487721 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti e non autosufficienti - Diritto all'indennità di accompagnamento dall'1 giugno 1983 - Misura e modalità di adeguamento dell'indennità goduta dai grandi invalidi - Estensione - Nuove misure di dette indennità stabilite per gli invalidi di guerra ex art. 3 legge n. 656 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Norme integrative "ex" legge n. 508 del 1988 - Portata.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In base al combinato disposto degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e 1 della legge 26 luglio 1984 n. 392, agli invalidi civili, totalmente inabili, non deambulanti e non autosufficienti spetta, a partire dal 1 gennaio 1983, l'indennità di accompagnamento nella stessa misura e con le stesse modalità di adeguamento rispetto a quella goduta dai grandi invalidi di guerra; con l'entrata in vigore della legge 6 ottobre 1986 n. 656, agli invalidi civili totalmente inabili, mentre continuano ad estendersi, automaticamente, in forza all'art. 2 della citata legge n. 392 del 1984, le nuove misure dell'indennità di accompagnamento stabilite per gli invalidi di guerra dall'art. 3, comma secondo, della legge n. 656 del 1986, non sono, invece, applicabili, in quanto espressamente negate a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, le nuove modalità di adeguamento previste per questi ultimi, con la conseguenza che per i totalmente inabili civili l'adeguamento resta computato secondo la normativa per loro ancora vigente; successivamente, a partire dal 1 gennaio 1988, in forza delle norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti di cui alla legge 21 novembre 1988 n. 508, l'indennità di accompagnamento a favore degli stessi è predeterminata nel suo ammontare, comprensivo, per l'anno 1988, dell'adeguamento automatico previsto dal comma secondo dell'art. 1 della citata legge n. 656 del 1986: adeguamento che, per gli anni successivi, va calcolato con riferimento all'indennità di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma secondo dell'art. 3 della legge n. 656 del 1986, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lett. A-bis allegata alla legge.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1984 num. 392 art. 2, Legge 06/10/1986 num. 656 art. 1, Legge 06/10/1986 num. 656 art. 3, Legge 21/11/1988 num. 508 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)