Sez. U, Sentenza n. 26825 del 21/12/2009 (Rv. 610800 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Carenza di motivazione - Configurabilità - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
Il vizio di carenza di motivazione delle pronunce della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, denunciabile con il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia sotto forma di difetto assoluto di motivazione che di motivazione apparente, è rilevabile solo quando il giudice disciplinare omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, mentre resta escluso nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 23/02/2006 num. 109 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)