Sez. 5, Sentenza n. 24985 del 24/11/2006 (Rv. 595877 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ricorso ex art. 111 Cost. - Deduzione di violazione di legge - Carattere esclusivo - Inosservanza dell'obbligo di motivazione della sentenza - Rilevanza - Individuazione - Motivazione apparente - Fattispecie - Sentenza della Commissione tributaria centrale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111 Cost. (nella specie, avverso una decisione della Commissione tributaria centrale) si possono denunziare soltanto "violazioni di legge", con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto, l'inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" - cd. motivazione apparente. (Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta del tutto apparente, limitandosi a richiamare principi astratti disancorati, in sede espositiva, dalla fattispecie concreta, ed in ogni caso sforniti di riferimenti specifici e puntuali al rapporto tributario in contestazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)