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Sez. 1, Sentenza n. 6571 del 11/11/1986 (Rv. 448717 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELLA DELIBERA - RECLAMO AL TRIBUNALE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - IMPUGNAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448717-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELLA DELIBERA - RECLAMO AL TRIBUNALE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - IMPUGNAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento col quale il tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il precedente provvedimento di sospensione di una delibera di esclusione di alcuni soci di una società in accomandita semplice, adottato dal Presidente dello stesso tribunale a norma dell'art. 2287 cod. civ. (in applicazione analogica dell'art. 2378), non è impugnabile a norma dell'art. 111, secondo comma, cost., con il ricorso per Cassazione trattandosi di provvedimento emesso in Sede cautelare non avente carattere decisorio. (V 60/85, mass n 438262; (V 5603/84, mass n 437279; (V 6297/80, mass n 410036; (V 3420/80, mass n 407250; (Conf 4398/84, mass n 436299; (Conf 2682/84, mass n 434715; (Conf 2333/84, mass n 420213; (Conf 4305/76, mass n 383006).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2378, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)