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Sez. 1, Sentenza n. 4363 del 22/08/1995 Cc. (dep. 08/09/1995) Rv. 202396 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi | Facoltà di enunciare motivi nuovi - Limiti.
Stato
decisa il 1995-08-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202396-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi

In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di libertà personale, la facoltà di enunciare motivi nuovi, prevista dall'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen. va intesa - alla luce di tutte le altre norme che regolano il sistema delle impugnazioni e dei relativi termini - come facoltà di esporre ragioni ulteriori a sostegno di doglianze già tempestivamente proposte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)