Sez. L, Sentenza n. 563 del 23/01/1984 (Rv. 432799 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - VALUTAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - VALUTAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'indagine in ordine alla natura delle mansioni espletate dal lavoratore e la valutazione di esse alla stregua delle Disposizioni dei contratti collettivi postcorporativi (non efficaci erga omnes) concernenti la relativa qualifica costituiscono apprezzamenti di fatto incensurabili in Cassazione se congruamente motivati. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto che, ai sensi dell'art. 9 della lettera F del C.C.n.L. 29 luglio 1971 applicato ai dipendenti di un'impresa esercente l'attività di riscossione delle imposte dirette, competeva la qualifica di impiegato di prima categoria al lavoratore addetto allo sportello di "significatoria" col compito di fornire ai contribuenti chiarimenti sulla loro posizione debitoria o di determinare la posizione stessa, implicante la conoscenza e la capacità di applicazione di normative vigenti nel settore). (V 190/83, mass n 425016; (V 3283/81, mass n 413861; (V 2900/79, mass n 399235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)