Sez. U, Sentenza n. 1387 del 16/05/1973 (Rv. 364049 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA EX ART 9 DELLA LEGGE N 317 DEL 1967 - NATURA - OPPOSIZIONE - FUNZIONE - POTERI DEL PRETORE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA EX ART 9 DELLA LEGGE N 317 DEL 1967 - NATURA - OPPOSIZIONE - FUNZIONE - POTERI DEL PRETORE.*
L'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317, relativa alla cosiddetta depenalizzazione di alcune violazioni del codice stradale e dei regolamenti comunali, costituisce, nella Forma e nella sostanza, un tipico atto amministrativo, con il quale la pa, ricorrendone i presupposti, infligge una sanzione per la violazione commessa. Il privato, con l'opposizione contro la detta ordinanza, propone una Azione di accertamento dell'illegittimita dell'atto, per non doverne subire le conseguenze. L'indagine che il pretore deve compiere in proposito concerne, anzitutto, il controllo dei requisiti formali dell'atto, fra i quali, rientra quello della motivazione, e, quindi, l'esame degli elementi di fatto e della qualificazione giuridica relativi alla violazione attribuita al privato. Il risultato di detta indagine puo portare al riconoscimento della legittimita dell'atto impugnato e, quindi, al rigetto dell'opposizione ovvero all'accertamento della sussistenza dei vizi dell'atto, di cui il pretore deve limitarsi a dichiarare l'illegittimita. (V 1646/72, mass n 358483; e mass n 358484).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)