Sez. 2, Sentenza n. 3974 del 22/11/1982 Ud. (dep. 30/04/1983) Rv. 158800 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - RISPETTO DELLE FORMALITÀ PREVISTE DALLO ART. 360 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIBERO APPREZZAMENTO QUALE MEZZO DI PROVA - POSSIBILITÀ.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE - RISPETTO DELLE FORMALITÀ PREVISTE DALLO ART. 360 COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIBERO APPREZZAMENTO QUALE MEZZO DI PROVA - POSSIBILITÀ.*
La ricognizione fotografica, non espressamente disciplinata dal codice di rito, in attuazione del principio della non tassatività delle prove penali, può validamente essere compiuta senza l'adempimento delle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen.. essa infatti, quale mezzo di prova non formale, può essere liberamente apprezzata dal giudice, in base al principio del libero convincimento, in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro. (Conf mass n 156539; (Conf mass n 155873; (Conf mass n 153536).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)