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Sez. 3, Sentenza n. 3294 del 30/05/1984 (Rv. 435324 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841/1973 - PORTATA - DEROGA ALL'ART. 1455 COD. CIV. - RITARDATO PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO NON SUPERANTE L'ARCO DI DUE MESI - SCARSA IMPORTANZA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435324-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841/1973 - PORTATA - DEROGA ALL'ART. 1455 COD. CIV. - RITARDATO PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO NON SUPERANTE L'ARCO DI DUE MESI - SCARSA IMPORTANZA - CONFIGURABILITÀ.*

Con riguardo alle locazioni di immobili urbani prorogate in virtù della legge 22 dicembre 1973 n. 841, l'art. 3 di detta legge, secondo il quale la morosità del conduttore, anche se relativa ad un solo canone mensile, può giustificare la risoluzione del contratto esclusivamente quando si protragga per almeno due mesi (o tre, nel caso di precarie condizioni economiche del conduttore stesso), introduce una deroga al disposto dell'art. 1455 cod. civ., in tema d'importanza dell'inadempimento, nel senso che il ritardato pagamento del canone, anche quando si riferisca a più mensilità, costituisce "ope legis" inadempimento di scarsa importanza, agli effetti indicati, salvo che, per ogni singola mensilità, non venga a superare detto arco di tempo. (V 6936/82, mass n 424601; (V 4772/80, mass n 408578; (V 807/77, mass n 384403).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)