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Sez. 1, Sentenza n. 807 del 20/02/1978 (Rv. 390147 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - DEL CHIAMATO IN GARANZIA IMPROPRIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390147-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - DEL CHIAMATO IN GARANZIA IMPROPRIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Il chiamato in garanzia impropria, qualora non si sia limitato a contestare il rapporto di garanzia, ma abbia partecipato al dibattito relativo al rapporto principale allo scopo di elidere in tutto o in parte il presupposto della sua obbligazione di garanzia, e legittimato ad impugnare la statuizione emessa in ordine al rapporto principale, in quanto, altrimenti, essendosi inserito nel contraddittorio concernente tale rapporto, egli rimarrebbe vincolato da giudicato che al riguardo verrebbe a formarsi. (Conf 1981/76, mass n 380796).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)