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Sez. 1, Sentenza n. 4862 del 12/07/1999 Cc. (dep. 12/08/1999) Rv. 214090 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regresso del procedimento a fase o grado diversi - Termini massimi di fase - Decorrenza e durata dopo la sentenza n. 292 del 1998 della Corte costituzionale - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214090-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In caso di regresso del procedimento a fase o grado di giudizio diversi, i termini di custodia cautelare decorrono di nuovo dalla data del provvedimento che ha disposto il regresso o il rinvio, con la conseguenza che il termine massimo di custodia - anche dopo la sentenza n. 292 del 1998 della Corte costituzionale - può ritenersi superato solo nel caso che la sua durata abbia superato il doppio dei termini di fase, ivi comprese le sospensioni, oppure i termini complessivi previsti dall'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., ferma restando l'esclusione dal computo dei periodi sofferti in custodia cautelare in altri gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)