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Sez. 1, Sentenza n. 3629 del 14/05/1999 Cc. (dep. 23/06/1999) Rv. 213828 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Annullamento con rinvio della Cassazione - Termini massimi intermedi così come risultanti dopo la sentenza n. 292/98 della Corte costituzionale - Criteri di calcolo - Periodi di sospensione disposti a norma dell'art. 304, comma primo, lett. b)- cod. proc. pen. - Non vanno computati.
Stato
decisa il 1999-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213828-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione e di conseguente regressione del processo, ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, dopo la sentenza n. 292 del 1998 della Corte costituzionale, occorre fare riferimento, per i termini massimi "intermedi", alla fase in cui il procedimento è regredito, raddoppiando la durata fissata per ciascuna fase dall'art. 303 cod. proc. pen., ma senza tener conto dei periodi di sospensione di cui al precedente art. 304, comma primo, lett. b)-, come previsto dalla disposizione del comma settimo di quest'ultimo articolo, non toccata dalla Corte costituzionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)