Sez. 6, Sentenza n. 3090 del 06/10/1999 Cc. (dep. 09/12/1999) Rv. 215283 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del procedimento ad altra fase o grado - Nuovo decorso dei termini di custodia cautelare - Nuova decorrenza del termine di fase ex art, 303, comma secondo, cod. proc. pen. - Applicabilità del limite finale del doppio del termine di fase di cui all'art, 304, comma sesto, cod. proc. pen. - Affermazione - Criteri di computo - Computabilità anche dei periodi intermedi relativi alle fasi o gradi ulteriori prima della regressione - Affermazione - Ragione - Richiamo alla sentenza Corte cost. n. 292 del 1998.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In caso di regressione del procedimento, il termine "finale" del doppio del termine di fase, in base al combinato disposto degli att. 303, comma secondo, e 304, comma sesto, cod. proc. pen., decorre dal primo termine iniziale della fase in cui il procedimento è regredito, computato anche il periodo di custodia cautelare decorso nelle fasi o gradi successivi prima del provvedimento che ha disposto la regressione. Tale regola discende dalla interpretazione, costituzionalmente imposta, indicata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 292 del 1998, con la quale si è osservato che la previsione dell'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen. individua il limite "estremo" di durata della custodia cautelare, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere "sproporzionato" (in base al principio di cui all'art. 275, comma secondo, cod. proc. pen.), in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema. Fungendo pertanto da meccanismo di chiusura della disciplina dei termini, la disposizione in esame resta "autonoma" rispetto al corpo dell'articolo nel quale si trova inserita. Ne consegue che ritenere che il limite finale operi solo per i casi di sospensione equivarrebbe a tradire non soltanto la storia e la funzione dell'istituto, ma anche il dettato normativo, come si desume dall'avverbio "comunque" contenuto in detta disposizione, che sta a significare che quel limite deve essere riferito a tutti i fenomeni suscettibili di interferire con la disciplina dei termini di fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)