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Sez. 1, Sentenza n. 3271 del 10/02/2011 (Rv. 616437 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo amministrativo - Processo presupposto introdotto prima dell'entrata in vigore dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112 del 2008 - Omessa presentazione dell'istanza di prelievo - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616437-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'art. 54 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, pur disponendo per il futuro, dà rilievo alla circostanza che, nei giudizi amministrativi, l'istanza di prelievo ha da tempo assunto la funzione di segnalare al giudice il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio, sovente venuto meno per circostanze sopravvenute alla sua proposizione (quali atti di autotutela o sanatorie), con la conseguenza che la mancata presentazione dell'istanza, nonostante il lungo tempo trascorso dalla proposizione della domanda, costituisce indice di scarso interesse alla lite e legittima, pertanto, la liquidazione del risarcimento in misura inferiore rispetto a quella normalmente ritenuta congrua.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)